Lo statuto

 

COSTITUZIONE - SEDE

 

Art. 1) E' costituito tra le società un consorzio stabile con attività esterna sotto la ragione sociale: "ALVEARE" con sede in Vicenza.

 

Art. 2) Il consorzio potrà istituire sedi secondarie, filiali e succursali anche altrove.

 

SCOPO

 

Art. 3) Il consorzio non ha fini di lucro ed istituisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, una comune struttura d’impresa al fine di partecipare a gare di appalto per l'esecuzione sia di opere che di servizi pubblici nel settore delle opere edili, degli impianti tecnologici e dei servizi in genere, con particolare attenzione al settore della formazione professionale.

In particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo la detta attività si svolge nei seguenti settori:

a) Costruzioni opere edili, restauri, manutenzioni globali;

b) Costruzioni e manutenzioni di impianti tecnologici, elettrici, termici, idraulici, sicurezza, allarme, illuminazione pubblica e segnaletica stradale non luminosa, di sollevamento, di trasporto, nonchè sale operatorie;

- Costruzioni e manutenzioni di impianti telefonici, telematici, satellitari e di telemedicina;

- Costruzioni di linee telefoniche, impianti di telefonia, di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento;

- Attività informatica, produzione e commercializzazione di software, di hardware, di componenti e complementi per l'informatica in genere, nonchè attività di assistenza, manutenzione e sviluppo sia di software che di hardware;

- Impianti per la segnaletica luminosa, la sicurezza del traffico, e per la trazione elettrica;

- Rilevamenti topografici, geomatica;

- Impianti di potabilizzazione e di depurazione;

- Impianti per la produzione di energia e trasformazione alta\media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua;

- Manutenzione e gestione di apparecchiature elettromedicali.

c) Servizi:

- ingegneria clinica;

- teleconsulto, telemedicina, e-learing;

- gestione integrata di servizi e organizzazioni sanitarie;

- verifiche ambientali e degli impianti elettrici, anche nei locali ad uso medico;

- servizi di progettazione preventiva ed esecutiva;

- trasporto di merci e masserizie, trasporti e trattamento ed invio allo smaltimento dei rifiuti urbani industriali ed ospedalieri;

- manutenzione del verde per enti pubblici e privati;

- servizi di igiene ambientale;

- servizi finanziari;

- formazione professionale e didattica al fine di conseguire lo sviluppo, la crescita e la diffusione dell’informatica, delle telecomunicazioni e dell’elettronica, e dei servizi nei settori su indicati e in quello dell’impiantistica e delle costruzioni, in ossequio alla necessità di diffondere la tecnologia ad alta innovazione e l'imprenditorialità, mediante:

1) l’esecuzione di programmi di ricerca e di studio per conto proprio e/o di terzi aventi per obiettivo l’innovazione tecnologica e gestionale;

2) l'esecuzione di programmi di formazione professionale per conto proprio e/o di terzi, aventi per obiettivo l’innovazione tecnologica e gestionale;

3) l’attività di formazione finalizzata alla creazione di impresa e alla diffusione di cultura manageriale e imprenditoriale presso enti pubblici e/o privati;

4) la formazione di esperti a vari livelli (diplomati e laureati) mediante corsi di specializzazione, e/o anche attraverso interventi di formazione a distanza, utilizzando la vigente legislazione regionale, nazionale, comunitaria;

5) la collaborazione tecnica e scientifica con enti (Pubblici e Privati) e con società, in particolare per la realizzazione di progetti pilota nel campo formativo;

6) l’attuazione di iniziative di aggiornamento tecnico-scientifico (seminari, congressi, borse di studio, "stages", etc.);

7) la realizzazione di progetti volti a diffondere la conoscenza dell’informatica, delle telecomunicazioni e dell’elettronica e delle sue applicazioni nei vari settori economici anche fra i giovani in attesa di prima occupazione;

8) la realizzazione di servizi di documentazione e diffusione dell’informazione scientifica e tecnica;

9) la realizzazione di servizi di elaborazione elettronica dell'informazione, di interesse degli Enti soci, e facilmente accessibili da punti remoti;

10) la disponibilità ad ospitare gruppi di ricerca dei soci (o di terzi) mettendo a disposizione di essi le proprie attrezzature e risorse, secondo le modalità e le condizioni più favorevoli per i soci;

11) tutto quanto risulti atto a potenziare lo sviluppo nel settore della scienza e delle tecnologie, della formazione e dell’informazione.

 

Inoltre il Consorzio:

a) si occupa della presentazione collettiva e la vendita dei servizi offerti dai consorziati e a tal fine:

- svolge programmi di ricerca per l’elaborazione, lo studio, la sperimentazione e l'aggiornamento dei procedimenti tecnologici per la migliore esecuzione dei servizi e delle prestazioni;

- organizza i consorziati in modo da creare una struttura che si presenti alla loro clientela come particolarmente efficiente, affidabile, seria;

- presenta offerte, partecipa a gare, a licitazioni anche con altre imprese o consorzi per acquisire (sia in appalto, sia in sub appalto, sia in concessione, sia in qualsiasi altra forma) contratti comunque relativi allo scopo consortile e la cui esecuzione sarà affidata anche ai consorziati, che si saranno astenuti dal partecipare singolarmente, ciò sia con privati che con lo Stato, con Enti locali, con Enti pubblici in generale;

- svolge tutte le pratiche e l’attività necessarie per ottenere, sia a favore del Consorzio che dei Consorziati, contributi e mutui, agevolati e non, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e da qualsiasi altro Ente, istituto od organizzazione, disposti a favore dei consorzi;

- svolge ogni altra attività ed iniziativa comunque attinente ed inerente le leggi suindicate ed ogni altra legge o regolamento che dovessero essere emanati per la Cooperazione.

 

Per il perseguimento del proprio oggetto e nell’ambito di questo il Consorzio, per il tramite dei propri organi:

- assumerà ogni determinazione circa le iniziative da coltivare ed i contratti da acquisire ed eseguire, le condizioni ed i prezzi da offrire, il compimento delle attività di esecuzione e lo svolgimento di queste anche mediante affidamento alle imprese consorziate od eventualmente a terzi, nonchè circa la ripartizione fra le consorziate stesse dei relativi compiti ed oneri, obblighi e diritti;

- rappresentare in via unitaria ed esclusiva le imprese Consorziate nei confronti degli enti, amministrazioni, società, organismi e soggetti interessati alle iniziative, potendo agire in tutti i rapporti per conto delle consorziate stesse, formulando e presentando ogni offerta e stipulando ogni atto, determinandone il contenuto, le obbligazioni, le condizioni economiche, nonchè le relative responsabilità e garanzie ed altresì ove necessario od opportuno, agendo nei confronti di terzi e/o avanti ad ogni autorità amministrativa e giudiziaria in ogni procedura e/o controversia, anche in arbitrato o in sede di transazione, senza che mai ad esso possano essere eccepiti limite o difetto di rappresentanza, rimettendosi fin da ora le imprese consorziate alle determinazioni che assumeranno gli organi del Consorzio nell’ambito delle rispettive competenze ed obbligandosi esse a darvi piena e compiuta attuazione;

- provvederà al controllo delle prestazioni, dei lavori e comunque di quanto da esso affidato alle imprese consorziate, vigilando sull’esatto adempimento delle obbligazioni che esso Consorzio abbia per esse assunte e/o abbia ad esse assegnato, essendogli a tal fine riconosciuto dalle imprese consorziate ogni più ampio potere, anche per il compimento di ispezioni, per l’emanazione di direttive o disposizioni e per l’eventuale applicazione di sanzioni;

- nell’ambito della gestione unitaria dei rapporti con i clienti, committenti e concedenti provvederà in particolare a presentare a quelle le fondate richieste ed i documenti anche relativi alla contabilizzazione dei lavori e prestazioni predisposti sulla scorta di quanto trasmesso dalle imprese consorziate, ad incassare tutti i pagamenti e le somme dovute da terzi ed a versare alle imprese consorziate quanto ad esse dovuto e per esse percepito, secondo le rispettive spettanze;

- accetterà e rilascerà garanzie, contro garanzie, fideiussioni e cauzioni;

- compirà tutto quanto utile ed opportuno, eseguendo prestazioni di servizi in favore delle imprese consorziate e svolgendo ogni attività ed operazioni mobiliare, immobiliare, assicurativa e finanziaria, ivi compresa la concessione di fideiussioni, avalli e garanzie di ogni genere anche in favore di terzi comunque attinenti, anche in via strumentale o propedeutica al proprio oggetto.

 

Gli organi del consorzio, secondo le rispettive competenze e per l’attuazione di quanto sopra, assumeranno decisioni e potranno stabilire norme che saranno vincolanti per le imprese consorziate.

Il consorzio può partecipare a consorzi di secondo grado, ad organismi di coordinamento fra cooperative e consorzi, ad associazioni temporanee tra imprese, e ad altre forme di associazione che non siano incompatibili con la sua forma giuridica e con i suoi scopi.

Il consorzio chiederà l’iscrizione alla SOA, ove ne ricorrano i presupposti, e utilizzerà l’iscrizione ed i requisiti dei singoli consorziati.

Tutte le citate attività potranno essere svolte sia in Italia che all’Estero.

Il Consorzio potrà svolgere, inoltre, ogni e qualsiasi attività complementare, strumentale affine o comunque connessa con le precedenti.

Potrà in particolare assumere, con attività non prevalente, né effettuata nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in altri consorzi o società consortili aventi scopi analoghi, complementari ed affini al proprio, al solo fine del conseguimento dello scopo sociale con il rispetto, nel caso di partecipazione attraverso titoli non nominativi o al portatore delle norme di cui alla legge n. 197/1991 e successive modifiche ed integrazioni per quanto attiene l’intervento di intermediari abilitati, e compiere tutte le operazioni finanziarie bancarie (compresa la stipulazione di mutui edilizi e fondiari), industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari necessarie al conseguimento dello scopo consortile (esclusa la raccolta del credito e del risparmio) per il conseguimento dello scopo consortile, il consorzio potrà altresì prestare fideiussioni avalli e garanzie di ogni genere a favore di terzi, Enti, persone fisiche e giuridiche e banche.

Il Consorzio può avvalersi di qualunque normativa di favore portata dalla legislazione nazionale, comunitaria ed extracomunitaria.

 

FONDO CONSORTILE

 

Art. 4) Il fondo consortile è costituito:

a) dalla quota di ingresso;

b) dalle quote di gestione fissate dall’Organo Amministrativo per consentire l’autosufficienza della gestione e che potranno essere determinate anche in relazione alla quantità dei lavori assegnati ed eseguiti dai singoli consorziati;

c) dalle quote straordinarie versate dai consorziati per far fronte ad eventuali necessità consortili straordinarie.

 

Art. 5) Il fondo consortile è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ripartito, per volontà unanime dei consorziati, in diecimila quote.

Conseguentemente la partecipazione al Consorzio e quindi anche al fondo consortile e i diritti ed obblighi dei consorziati segue tale ripartizione, come meglio risultante dal Libro dei Consorziati.

In caso di ingresso di nuovi consorziati i consorziati iscritti nel libro soci provvederanno a ridurre proporzionalmente la propria partecipazione al fine di consentire la sottoscrizione di almeno 1 (una) quota al nuovo consorziato.

In caso di cessazione della partecipazione di un singolo consorziato le quote da questi originariamente sottoscritte accrescono proporzionalmente quelle degli altri consorziati rimanenti salvo diversa deliberazione dell’assemblea.

 

DURATA

 

Art. 6) La durata del consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2100; detto termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea, anche al fine di portare ad esecuzione i contratti stipulati dal consorzio stesso.

 

ORGANI SOCIALI

 

Art. 7) Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei consorziati;

- l'Organo amministrativo;

 

ASSEMBLEE

 

Art. 8) L’assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria sarà convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede del consorzio, purché nel territorio dello stato, mediante avviso affisso all’albo murale del consorzio ovvero con raccomandata spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci stessi, o, infine, anche via telefax o e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Nell’avviso e/o nella lettera di convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno sia per la prima che per la seconda convocazione.

In mancanza dell'espletamento delle dette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e l'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo potrà convocare l’assemblea tutte le volte che lo riterrà opportuno per la gestione sociale ovvero la convocazione sia prevista da disposizioni di legge; l'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che posseggano almeno 1/5 (un quinto) delle quote sempre che siano specificati gli argomenti da trattare e questi rientrino nella competenza dell'assemblea.

 

Art. 9) Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci che siano iscritti nel relativo libro da almeno tre mesi e non siano in mora nei versamenti delle quote.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto pari al valore delle quote sottoscritte in sede di ingresso nel consorzio.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea con atto di delega scritta da altra persona che sia socio.

 

Art. 10) L’Assemblea è presieduta dall'Organo amministrativo o da altra persona designata dall’Assemblea.

Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un segretario tale assistenza non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un Notaio.

 

Art. 11) Per la validità della costituzione e delle deliberazioni l'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di soci presenti, le deliberazioni sono approvate quando hanno ricevuto l’approvazione della maggioranza assoluta dei soci presenti di persona o per delega.

L'assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio sociale. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall’assemblea di volta.

Si procederà con il metodo dello scrutinio segreto se sia fatta richiesta in tal senso da almeno un quarto dei soci presenti e rappresentati.

 

Art. 12) Le attribuzioni dell'Assemblea sono le seguenti:

a) approva il programma di attività e il preventivo economico-finanziario predisposto dall'Organo amministrativo;

b) approva la relazione dell'Organo amministrativo sull'attività svolta dal Consorzio e la situazione patrimoniale di fine esercizio;

c) delibera, su proposta dell'Organo amministrativo, le eventuali modifiche da apportare allo statuto;

d) delibera, su proposta dell'Organo amministrativo sull`ammissione di nuovi soci;

e) nomina l'Organo amministrativo;

f) determina l'ammontare dei contributi annuali;

g) determina l'ammontare delle quote iniziali da porre a carico dei nuovi consorziati;

h) delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulle procedure di liquidazione, nonchè sulla nomina dei liquidatori;

i) delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di statuto sono riservati alla sua competenza o che siano sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo.

 

ORGANO AMMINISTRATIVO

 

Art. 13) L'Amministrazione e la rappresentanza del consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio per tutti gli atti rientranti nello scopo consortile di straordinaria e ordinaria amministrazione è affidata ad un Amministratore Unico.

Dura in carica dieci anni ed è rieleggibile e revocabile in qualunque tempo dall'Assemblea.

 

Art. 14) L'Organo amministrativo provvede:

a) ad eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

b) all'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, adottando tutte le deliberazioni che riterrà opportune e provvedendo su ogni materia che non rientri nella competenza dell`Assemblea;

c) a predisporre l'ordine del giorno delle Assemblee e a presiedere la stessa;

d) a predisporre gli atti e le proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) all'istituzione di uffici amministrativi e/o di rappresentanza del Consorzio;

f) a sottoporre all`Assemblea le richieste di ammissione di nuovi consorziati;

g) all'esclusione dei consorziati secondo quanto disposto dal successivo art. 17;

 h) a predisporre la situazione patrimoniale di fine esercizio e il preventivo economico-finanziario da sottoporre all`approvazione dell`Assemblea;

i) ad istituire sedi secondarie, filiali e succursali;

l) a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dalla legge e da questo statuto.

 

CONSORZIATI-REQUISITI-AMMISSIONE-CESSAZIONE RAPPORTO

 

Art. 15) Il numero dei consorziati è illimitato ma non inferiore a tre.

I soggetti che intendano partecipare al devono essere in possesso, dei seguenti requisiti:

1) l'attinenza del settore di attività dell’aspirante a quello del Consorzio e/o sue finalità;

2) lo stato di solvenza.

La domanda di ammissione deve essere presentata all'Organo Amministrativo e deve contenere:

a) le generalità complete della persona fisica o giuridica che richiede l’ammissione;

b) l'attività effettivamente esercitata dal richiedente;

c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di accettazione dello Statuto consortile e degli eventuali regolamenti interni del consorzio.

Il consorziando, all'atto della presentazione della domanda può chiedere di partecipare al consorzio anche per il solo tempo necessario all'esecuzione del programma di lavori. Sull'accoglimento della domanda decide l'Assemblea a norma di statuto.

 

Art. 16) Ciascun consorziato può recedere dal Consorzio soltanto ove ricorra una giusta causa e quindi a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a) casi nei quali è possibile pronunciare l'esclusione;

b) in caso di cessazione dell'attività d'impresa.

Il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Organo Amministrativo ed acquista efficacia con la chiusura dell’esercizio sociale in corso fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del Consorzio o di terzi (nell'ambito dell’attività del Consorzio) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente statuto.

 

Art. 17) L'esclusione è pronunziata con determinazione dell'Organo Amministrativo nelle seguenti ipotesi:

a) casi previsti dalla legge;

b) quando il socio non ottemperi alle disposizioni dello statuto consortile ovvero a quelle previste dal regolamento interno se emanato, ed alle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali;

c) quando il socio non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili ovvero abbia perduto i requisiti per l’ammissione al consorzio;

d) quando il socio si renda moroso nel pagamento dei contributi annuali, ovvero non adempia agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il consorzio;

e) quando il socio danneggi, in qualunque modo, moralmente o materialmente il consorzio.

Nei casi in cui alle lettere b) e d) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola e l’esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito perdurante l'inadempienza.

 

Art. 18) In caso di trasferimento di azienda, in caso di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell’impresa subentra nel contratto di consorzio a condizione che:

a) sia in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione al consorzio;

b) la domanda di ammissione sia stata accolta dall'Organo Amministrativo.

 

Art. 19) Le deliberazioni relative alla esclusione dei consorziati, o nel caso di trasferimento di azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dall’Organo Amministrativo agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla loro adozione.

 

Art. 20) I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al consorzio sono responsabili verso il consorzio e verso terzi, nei modi indicati nell’articolo 2615 del codice civile per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data medesima.

Al socio non ammesso a seguito di trasferimento di azienda sarà rimborsato il contributo al fondo consortile da lui o dal suo dante causa versato, nonché la eventuale eccedenza del fondo per le spese generali, per la sua quota di competenza, previa detrazione di ogni suo debito verso il consorzio entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera concernente la non ammissione.

 

Art. 21) Il consorziato cessato per qualsiasi causa si obbliga a non assumere per anni tre dalla cessazione della sua partecipazione al consorzio commesse dai clienti del consorzio sia direttamente che per interposta persona fisica o giuridica restando obbligato in caso di inadempimento al risarcimento dei danni.

 

ESERCIZI SOCIALI

 

Art. 22) Ogni esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 23) Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procederà alla compilazione del bilancio e del conto profitti e perdite, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell’esercizio non potranno essere in alcun modo ripartiti tra i consorziati, in quanto il Consorzio non ha fini di lucro, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo ed essere impiegati negli esercizi successivi.

 

SCIOGLIMENTO E NORME FINALI

 

Art. 24) Il Consorzio si scioglie:

a) per decorso del termine di durata;

b) per deliberazione dell`Assemblea;

c) per il venir meno del numero minimo dei consorziati;

d) per ogni altra causa prevista dalla legge.

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento del Consorzio, le norme della liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, saranno stabilite dall’assemblea, osservate le disposizioni di Legge.

I requisiti maturati a favore del Consorzio saranno attribuiti pro quota ai singoli consorziati in proporzione all’apporto dato dagli stessi nell’esecuzione dei lavori.

 

Art. 25) Il funzionamento tecnico ed amministrativo del consorzio potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall’Organo Amministrativo.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri dei Consiglieri con mansioni delegate se nominati, l’ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti del consorzio.

 

Art. 26) Le controversie che potranno sorgere tra il consorzio e soci, amministratori e liquidatori in dipendenza del presente statuto, saranno decise da un arbitrato rituale da un collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

 

Art. 27) Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alla disciplina vigente in materia.